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Attività >> Attività di Tutela >> Il procedimento di verifica dell'interesse culturale (ex art. 12 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42)
 

L'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (d’ora innanzi Codice) recita al comma 1: "Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2". Ai sensi dell'art. 17, c. 3 lett. c del Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali il Direttore Regionale: " Verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice" sulla base dei risultati delle attività svolte dai Soprintendenti competenti che, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. h: "istruiscono e propongono i provvedimenti di verifica dell'interesse culturale". Dal combinato disposto dei testi normativi sopra citati si evincono i soggetti competenti allo svolgimento del procedimento di verifica dell’interesse culturale dei beni mobili ed immobili. L’art. 12 del Codice, in combinato disposto con l'art. 10, comma 1 prevede espressamente che "...le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni (...) sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2..." (comma 1, art. 27 d.l. 269/2003). Inoltre, si prevede che "...per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, (...), la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11...". La stessa previsione espressamente contenuta all’art. 12 c. 1 del Codice. Il procedimento di verifica dell’interesse culturale previsto dall’art. 12 del Codice recepisce interamente la previsione contenuta all’art. 27 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante .disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.) che introduceva un nuovo procedimento volto a verificare/individuare l’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico. L’inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio immobiliare pubblico (di cui all’art. 10 del Codice) a causa del mancato avvio del procedimento di verifica, ha prodotto come conseguenza immediata una campagna di censimento-catalogazione dello stesso volendo gli enti pubblici procedere alla dismissione dei propri beni. Al fine di garantire la massima esecuzione al testo normativo sono stati emanati diversi Decreti attuativi che hanno definito i criteri e le modalità di predisposizione degli elenchi di beni da sottoporre a verifica a seconda del soggetto che avviava lo stesso procedimento. Il d.m. 6 febbraio 2004 modificato dal  d.m. 28 febbraio 2005, emanato di concerto con Agenzia del demanio, ha stabilito le modalità per la verifica dell'interesse culturale degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni. Inoltre, la sottoposizione alle disposizioni di tutela del patrimonio culturale per quelle cose appartenenti, tra l'altro, "...ad ogni altro ente ed istituto pubblico... e alle persone giuridiche private senza fine di lucro " ha imposto l’individuazione e definizione di criteri per la redazione e la trasmissione degli elenchi di beni immobili operata con il d.m. 28 febbraio 2005, per ogni altro ente ed istituto pubblico, e dal d.m. 25 gennaio 2005 per le persone giuridiche private senza fine di lucro. In quest'ultima categoria vanno compresi anche gli enti ed istituti religiosi che, tuttavia, trovano una disciplina di carattere generale in base all'Accordo stipulato l'8 marzo 2005 tra Mbac e Cei. La procedura per la compilazione e l'invio della documentazione nonché il tracciato delle schede da compilare sono descritti nell'allegato tecnico del d.m. 25 gennaio 2005. Da ultimi il Decreto 27 settembre 2006 che definisce i criteri e le modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ed il Decreto 22 febbraio 2007 emanato di concerto con l'Agenzia del demanio, che definisce le modalità per la verifica dell’interesse culturale degli immobili in uso al Ministero della difesa.

La novità assoluta del procedimento di verifica è altresì l’aver associato a procedure formali tradizionali del procedimento amministrativo, un sistema informativo unificato che si adegua ai criteri di innovazione ed efficienza dell’Amministrazione pubblica. In particolare, tale sistema accessibile, all’indirizzo  www.benitutelati.it  permette la gestione del procedimento e dei dati distinguendolo in due sezioni relative ai beni mobili ed ai beni immobili per i quali sono disponibili appositi Manuali. Questo deve essere obbligatoriamente utilizzato, con chiavi e livelli d’accesso differenziati, dagli enti richiedenti la verifica dei beni immobili, dalla Direzione regionale (responsabile del procedimento amministrativo e dell’emanazione dell’atto finale) e dalle Soprintendenze di settore coinvolte (responsabili della fase istruttoria). 
La procedura della verifica dell’interesse culturale prevede le seguenti fasi:
Fase 1.Stipula degli accordi territoriali e gestione delle autorizzazioni di accesso al sistema.
  • L’ente territoriale o l’istituto pubblico, che intende sottoporre alla verifica dell’interesse culturale il proprio patrimonio immobiliare storico, attiva il procedimento di accreditamento per l’accesso al sistema informativo www.benitutelati.it mediante l’uso dello stesso programma ed inserisce i propri dati identificativi (si veda il Manuale per la registrazione enti e utenti)
  • Definizione dell'intesa tra Ente e Direzione regionale per concordare tempi e numerosità dei Beni da inviare
  • Comunicazione all'Ente delle password di accesso al sistema da parte della Direzione regionale al momento della sottoscrizione dell'intesa
Fase 2.Immissione dei dati e invio degli elenchi.
  • L’ente compila le campiture obbligatorie delle schede anagrafiche, che compaiono sul sistema informativo, con l’inserimento di tutti i dati significativi per l’individuazione e la descrizione del bene;
  • Si procede alla formazione degli elenchi, delle schede descrittive degli immobili e della modulistica amministrativa
  • L’ente effettua l’invio informatico delle schede tramite rete internet, stampa le schede e le invia in formato cartaceo alla Direzione regionale con la domanda di verifica dell’interesse culturale
Fase 3.Valutazione dell'interesse ed emanazione dei provvedimenti
  • La Direzione regionale avvia il procedimento di verifica dell’interesse culturale alla ricezione del plico cartaceo e lo comunica all’ente, mediante l’inserimento della data sull’apposita campitura del sistema informativo; invia copia delle schede anagrafiche dei beni alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente nonché alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria ovvero alla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico della Calabria, responsabili della fase istruttoria;
  • Le Soprintendenze, ognuna per le proprie competenze, verificano gli atti d’Ufficio, effettuano i necessari sopralluoghi, propongono alla Direzione regionale, nelle relazioni istruttorie, la dichiarazione dell’interesse culturale o l’esclusione del bene dal regime di tutela della legge;
  • Inserimento nel sistema informativo dei dati relativi alla valutazione d'interesse culturale
  • La Direzione regionale verifica le relazioni istruttorie, integrandole ove necessario, e conclude il procedimento con emanazione degli atti che definiscono l’esito della verifica
  • Quale che sia l’esito della verifica, tutte le comunicazioni (se la verifica è negativa) ovvero la notifica del provvedimento di dichiarazione di interesse (se la verifica è positiva) sono effettuate dalle Soprintendenze competenti.
  • In caso di esito positivo il provvedimento finale è adottato dal Direttore Regionale nella forma di Decreto di dichiarazione di interesse culturale e deve essere notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di beni soggetti a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del Soprintendente competente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
  • Inserimento nella banca dei dati della copia del provvedimento
  • Archiviazione elettronica dei procedimenti
Fase 4.Consultazione della banca dati
  • Consultazione dello stato di avanzamento del procedimento
  • Consultazione degli esiti della verifica
  • Consultazione dei provvedimenti d'interesse
  • Dati identificativi dei soggetti responsabili
 
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